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CCNL Funzioni locali 2022/2024: cosa devono fare subito Province ed enti locali

Dopo una lunga fase negoziale, il rinnovo dei CCNL 2022/2024 del comparto e dell’area dirigenziale Funzioni locali entra finalmente nella fase operativa. Le ipotesi contrattuali sono state firmate rispettivamente il 3 e l’11 novembre 2025 e hanno superato il vaglio tecnico del Ministero dell’Economia e del Dipartimento della Funzione pubblica. Il via libera politico è arrivato il 29 gennaio 2026, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Resta ora l’ultimo passaggio formale: la certificazione della Corte dei conti, che – ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001 – è chiamata a verificare l’attendibilità dei costi e la compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. Se l’esito sarà positivo, la stipula definitiva dei CCNL avverrà entro febbraio, consentendo un avvio pressoché simultaneo dei due contratti.

 

Entrata in vigore e istituti vincolati

I CCNL dispongono che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipula e che gli istituti economici e normativi vincolati e automatici debbano essere applicati entro 30 giorni. Questo significa, in concreto, che le amministrazioni dovranno organizzarsi per adeguare tempestivamente i sistemi stipendiali e per liquidare gli arretrati, con l’obiettivo realistico della busta paga di marzo.

Una criticità particolare riguarda il conglobamento di una quota dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Poiché le mensilità di gennaio e febbraio sono già state erogate secondo la disciplina previgente, gli uffici dovranno gestire con attenzione i necessari ricalcoli, evitando errori che potrebbero riflettersi sul piano contabile e retributivo.

 

Relazioni sindacali: soggetti e organismi

Sul versante sindacale, i CCNL ribadiscono un principio tutt’altro che secondario: in sede decentrata operano esclusivamente le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. L’orientamento applicativo dell’ARAN è chiaro e già consolidato in altri comparti.

Questo incide direttamente:

  • sulla partecipazione alla contrattazione integrativa;
  • sugli istituti di partecipazione sindacale;
  • sulla composizione dell’Organismo paritetico per l’innovazione (OPI).

Gli enti dovranno quindi verificare con attenzione quali sigle abbiano effettivamente sottoscritto il CCNL e aggiornare conseguentemente i tavoli e gli organismi, richiedendo le designazioni formali dei rappresentanti territoriali.

 

Delegazione trattante e OPI

Entro 30 giorni dalla stipula definitiva, l’ente dovrà costituire – o confermare – la delegazione trattante di parte pubblica. Per l’area dirigenziale, la costituzione della delegazione rappresenta una vera e propria condizione necessaria per l’avvio del negoziato.

Analoga tempistica è prevista per l’attivazione o l’aggiornamento dell’OPI, obbligatorio negli enti con almeno 70 dipendenti per il comparto e con almeno 6 dirigenti per l’area dirigenziale. Anche in questo caso, la composizione dovrà riflettere il nuovo perimetro dei soggetti sindacali legittimati.

 

Fondi e contrattazione economica

Il cuore operativo del rinnovo contrattuale resta la contrattazione di tipo economico. Entro il 30 aprile, compatibilmente con bilancio e PIAO, gli enti dovranno:

  • costituire il fondo delle risorse decentrate;
  • costituire il fondo della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza;
  • fornire un’informativa dettagliata sulla costituzione dei fondi e, per il comparto, anche sull’utilizzo delle risorse dell’anno precedente.

Si tratta di un passaggio delicato, che richiede una istruttoria completa sugli incrementi contrattuali, sugli effetti del conglobamento dell’indennità di comparto e sulle risorse variabili. La tempistica impone un forte coordinamento tra uffici del personale, servizi finanziari, organo di revisione e amministrazione.

 

Contrattazione normativa

La contrattazione di tipo normativo, per comparto e dirigenza, dovrà svolgersi in linea di principio in un’unica sessione, salvo esigenze sopravvenute. L’ente sarà tenuto a convocare la delegazione sindacale entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme, previo atto di indirizzo politico che definisca il perimetro della trattativa.

 

Conclusione

L’arrivo dei CCNL 2022/2024 segna un passaggio impegnativo per Province e amministrazioni locali. Le scadenze sono ravvicinate, gli adempimenti numerosi e le interconnessioni tra profili giuridici, economici e politici molto strette. La parola chiave, più che mai, è programmazione: chi parte per tempo riduce i rischi; chi sottovaluta la complessità rischia di accumulare ritardi difficili da recuperare