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CCNL APPLICATO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NEI DOCUMENTI DI GARA: LA VERIFICA DELLA SA IN ORDINE ALLE TUTELE EQUIPARABILI ALLA LUCE DEL CORRETTIVO E DELLE ULTIME DELIBERE ANAC

Inquadramento normativo

Come noto, ai sensi dell’art. 11 del Codice Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.”

Con particolare riferimento alla possibilità per gli operatori economici di discostarsi dall’applicazione del CCNL indicato nei documenti di gara, la relazione illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 ha sin da subito specificato che, nel caso di utilizzo di un diverso CCNL “gli OE che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all’articolo 110, sia per la parte economica che normativa”. E ciò, in considerazione di quanto peraltro previsto dal successivo co. 4, secondo il quale “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110”.

Si ricordi inoltre che già con delibera n. 392 del 30 luglio 2024, l’ANAC ebbe modo di precisare che la SA “non può pretendere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma è tenuta a verificare che l’aggiudicatario, pur utilizzando un diverso CCNL, garantisca al personale impiegato nell’appalto tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. In relazione alla valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche, la Stazione appaltante è tenuta ad accertare che il CCNL indicato dal concorrente garantisca lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL indicato nel bando, in relazione alle componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste, pena l’esclusione dalla procedura di gara”.

La modifica introdotta con il Correttivo.

Con gli artt. 2 e 73 del d.lgs. 209/2024 non solo sono state apportate modifiche all’art. 11 del Codice, ma è stato altresì inserito il nuovo allegato I.01 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti). Nel dettaglio, con l’allegato de quo il legislatore ha inteso riprodurre le indicazioni fornite dall’ANAC nella relazione illustrativa al Codice, rinviando a un decreto ministeriale la definizione della marginalità degli scostamenti, tenuto conto anche del numero di parametri interessati. In particolare, se da una parte l’art. 3 del predetto Allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, dall’altra il successivo art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione. Prosegue poi l’art. 5 stabilendo che “1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta. 2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato”.

La delibera ANAC n. 14/2025.

Ebbene, con un recente parere precontenzioso, delibera n. 14 del 14 gennaio 2025, l’ANAC ha ribadito che in una procedura di gara [nel caso di specie avente a oggetto il servizio di vigilanza antincendio per l’eliporto ospedaliero sopraelevato], il giudizio finale di non equivalenza del CCNL offerto dall’operatore con il CCNL indicato negli atti di gara, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità. E ciò in quanto “l’Autorità non può svolgere un'autonoma valutazione dell’anomalia e può censurare la scelta dell’Amministrazione solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti o per chiara incongruità dell’offerta dell’aggiudicatario (cfr., per tutti, Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776; id., 14 marzo 2023, n. 3811; id., 30 maggio 2022, n. 4365; Cons. St., sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; Cons. St., sez. V, 15 settembre 2021, n. 6297; Cons. St., sez. III, 20 agosto 2021, n. 5967; Cons. St., sez. V., 14 giugno 2021, n. 4620; id., 1° giugno 2021, n. 4209. Cfr. per tutte, ANAC, pareri di precontenzioso, Delibera n. 342 del 10.07.2024; Delibera n. 302 del 24.06.2024; Delibera n. 189 del 09.05.2023)”.

Si veda sul punto anche la recentissima sentenza del TAR Milano, 30 gennaio 2025, n. 296.

Giova tuttavia evidenziare che se da un lato il Correttivo mira a chiarire e dettagliare il quadro regolamentare, dall’altro è evidente che questo introduca nuovi elementi di incertezza e complessità, quali l’assenza di un regime transitorio efficace, l’ambiguità delle dichiarazioni di equivalenza, e la dipendenza da - quanto mai future - linee guida ministeriali.

 

Si allega: delibera ANAC 14 gennaio 2025.

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Considerando anche le modifiche introdotte con il Correttivo, la SA è tenuta a verificare la congruità del costo della manodopera dichiarato se trattasi di lavoro autonomo?

Nonostante le modifiche introdotte dal Correttivo in ordine alle questioni relative al CCNL applicabile da parte dell’OE, giova precisare che queste in alcun modo hanno fatto venir meno l’obbligo per la SA di verificare (sempre) la congruità del costo della manodopera dichiarato. Si ricordi, infatti, che secondo la giurisprudenza formatasi sul tema, “il costo del lavoro autonomo non è sottratto al controllo di anomalia e soltanto laddove manchi un parametro normativo di congruità direttamente applicabile al rapporto di lavoro autonomo oggetto di verifica, la stazione appaltante può prendere a riferimento (sempre in chiave orientativa e non rigidamente vincolante) la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto mansioni analoghe. Ciò ovviamente previa sterilizzazione degli effetti del diverso regime contributivo e retributivo applicabile a questi ultimi rapporti (sterilizzazione resa necessaria non soltanto da evidenti ragioni logiche, ma anche, come detto, dal carattere non vincolante del parametro collettivo in esame applicato ai rapporti di lavoro autonomo)” (cfr.: TAR Puglia, n. 986/2024; in senso conforme TAR Roma, n. 6688/2022; Cons. Stato, n. 1979/2019).