Andrea Gandino 1 Anno Fa Considerando anche le modifiche introdotte con il Correttivo, la SA è tenuta a verificare la congruità del costo della manodopera dichiarato se trattasi di lavoro autonomo? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 1 Anno Fa Nonostante le modifiche introdotte dal Correttivo in ordine alle questioni relative al CCNL applicabile da parte dell’OE, giova precisare che queste in alcun modo hanno fatto venir meno l’obbligo per la SA di verificare (sempre) la congruità del costo della manodopera dichiarato. Si ricordi, infatti, che secondo la giurisprudenza formatasi sul tema, “il costo del lavoro autonomo non è sottratto al controllo di anomalia e soltanto laddove manchi un parametro normativo di congruità direttamente applicabile al rapporto di lavoro autonomo oggetto di verifica, la stazione appaltante può prendere a riferimento (sempre in chiave orientativa e non rigidamente vincolante) la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto mansioni analoghe. Ciò ovviamente previa sterilizzazione degli effetti del diverso regime contributivo e retributivo applicabile a questi ultimi rapporti (sterilizzazione resa necessaria non soltanto da evidenti ragioni logiche, ma anche, come detto, dal carattere non vincolante del parametro collettivo in esame applicato ai rapporti di lavoro autonomo)” (cfr.: TAR Puglia, n. 986/2024; in senso conforme TAR Roma, n. 6688/2022; Cons. Stato, n. 1979/2019). Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 1 Anno Fa Nonostante le modifiche introdotte dal Correttivo in ordine alle questioni relative al CCNL applicabile da parte dell’OE, giova precisare che queste in alcun modo hanno fatto venir meno l’obbligo per la SA di verificare (sempre) la congruità del costo della manodopera dichiarato. Si ricordi, infatti, che secondo la giurisprudenza formatasi sul tema, “il costo del lavoro autonomo non è sottratto al controllo di anomalia e soltanto laddove manchi un parametro normativo di congruità direttamente applicabile al rapporto di lavoro autonomo oggetto di verifica, la stazione appaltante può prendere a riferimento (sempre in chiave orientativa e non rigidamente vincolante) la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto mansioni analoghe. Ciò ovviamente previa sterilizzazione degli effetti del diverso regime contributivo e retributivo applicabile a questi ultimi rapporti (sterilizzazione resa necessaria non soltanto da evidenti ragioni logiche, ma anche, come detto, dal carattere non vincolante del parametro collettivo in esame applicato ai rapporti di lavoro autonomo)” (cfr.: TAR Puglia, n. 986/2024; in senso conforme TAR Roma, n. 6688/2022; Cons. Stato, n. 1979/2019). Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla