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AGGIUDICAZIONE PRIMA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI: QUANDO È POSSIBILE?

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023 la procedura di affidamento segue una scansione piuttosto chiara, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra proposta di aggiudicazione, verifica dei requisiti e provvedimento finale di aggiudicazione. L’art. 17 del Codice stabilisce infatti che, una volta individuata l’offerta migliore all’esito della valutazione delle proposte presentate dai concorrenti, la stazione appaltante deve prima accertare il possesso dei requisiti in capo all’operatore economico e soltanto dopo può adottare l’atto di aggiudicazione. Non si tratta di una mera formalità procedurale, ma di un passaggio sostanziale che garantisce la legittimità dell’affidamento e l’affidabilità dell’operatore chiamato a eseguire il contratto. Proprio in questa fase l’amministrazione verifica in concreto che il soggetto risultato primo in graduatoria possieda tutte le condizioni richieste per partecipare alla gara e per svolgere correttamente la prestazione. Tuttavia, nella pratica amministrativa questa sequenza può entrare in tensione con esigenze di carattere operativo, soprattutto quando le gare sono collegate a programmi di finanziamento che impongono tempistiche molto rigide per l’impegno e la rendicontazione delle risorse.

In presenza di scadenze particolarmente stringenti, accade infatti che le amministrazioni tentino di accelerare alcuni passaggi della procedura e, in alcuni casi, dispongano l’aggiudicazione “sotto riserva di legge”, rinviando a un momento successivo la verifica dei requisiti dell’operatore economico. È proprio una situazione di questo tipo che ha dato origine alla controversia esaminata dal TAR Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza 9 marzo 2026, n. 736, chiamato a chiarire se l’urgenza connessa al rischio di perdere finanziamenti europei possa giustificare una deroga alla sequenza procedimentale prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Il caso scrutinato

La vicenda prende avvio da una procedura di gara relativa all’affidamento di un servizio inserito in un programma finanziato con fondi europei. L’amministrazione beneficiaria aveva sottoscritto una convenzione che prevedeva un preciso cronoprogramma di spesa, imponendo tra l’altro la rendicontazione di un primo stato di avanzamento entro una determinata scadenza. Proprio il timore di non riuscire a rispettare tali termini ha spinto la stazione appaltante ad accelerare la conclusione della procedura. Dopo la formazione della graduatoria, l’amministrazione ha quindi disposto l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico classificatosi al primo posto, qualificandola espressamente come aggiudicazione “sotto riserva di legge” e motivando la decisione con la necessità di non compromettere il rispetto delle scadenze previste dal programma finanziato. Nella stessa logica, qualche settimana più tardi è stata disposta anche la consegna del servizio in via d’urgenza, pur in assenza della stipula del contratto. Il punto centrale della controversia riguardava però un aspetto procedurale ben preciso: al momento dell’adozione dell’aggiudicazione non risultava ancora completata la verifica del possesso dei requisiti dell’operatore economico. La società ricorrente ha contestato proprio questo passaggio, sostenendo che la scelta dell’amministrazione violasse la sequenza procedimentale prevista dal Codice dei contratti pubblici, che colloca la verifica dei requisiti prima dell’aggiudicazione. Al contrario, la stazione appaltante e l’operatore economico controinteressato hanno difeso la legittimità dell’operato amministrativo richiamando le ragioni di urgenza legate alla necessità di rispettare il cronoprogramma del finanziamento europeo e facendo riferimento alle disposizioni del Codice che consentono l’esecuzione anticipata del contratto nei casi in cui la mancata immediata esecuzione della prestazione possa determinare un grave pregiudizio per l’interesse pubblico, compresa la perdita di risorse dell’Unione europea.

La decisione del TAR

Nel risolvere la controversia il TAR ha ricostruito il quadro normativo previsto dall’art. 17 del Codice dei contratti pubblici, evidenziando come la sequenza procedimentale delineata dal legislatore sia particolarmente chiara: dopo la proposta di aggiudicazione formulata all’esito della valutazione delle offerte, l’amministrazione deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti dell’operatore economico e solo successivamente può adottare il provvedimento di aggiudicazione, che diventa immediatamente efficace. Secondo il Collegio, la verifica dei requisiti non può essere considerata un controllo eventuale o rinviabile, ma rappresenta una fase necessaria e preliminare rispetto all’aggiudicazione. Nemmeno le norme che disciplinano l’esecuzione anticipata o d’urgenza del contratto possono essere interpretate nel senso di consentire un’inversione di questa sequenza: tali disposizioni riguardano infatti la fase esecutiva del rapporto contrattuale e presuppongono comunque che sia stata completata la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.

In altre parole, l’urgenza può incidere sull’avvio dell’esecuzione del contratto prima della stipula formale, ma non permette di anticipare l’aggiudicazione rispetto al controllo sui requisiti dell’operatore economico.

Nel caso concreto, il TAR ha quindi ritenuto illegittima la scelta della stazione appaltante di disporre l’aggiudicazione “sotto riserva di legge” senza aver prima completato le verifiche previste dal Codice. Il giudice ha inoltre esaminato anche le censure relative alla valutazione delle offerte tecniche, rilevando alcune incongruenze nei punteggi attribuiti dalla commissione di gara rispetto ai criteri stabiliti dalla lex specialis e alle caratteristiche delle proposte presentate dai concorrenti. In presenza di tali elementi, il semplice punteggio numerico non è stato ritenuto sufficiente a rendere comprensibile il percorso valutativo seguito dalla commissione, determinando un difetto di motivazione del giudizio tecnico.

Alla luce di queste considerazioni il ricorso è stato accolto e l’amministrazione dovrà riesaminare la procedura nel rispetto dei principi indicati nella sentenza, con particolare riferimento alla corretta collocazione della verifica dei requisiti all’interno della sequenza procedimentale della gara, che non può essere compressa neppure quando vi è il rischio di perdere finanziamenti europei.

 

Si allega: TAR Sicilia - Catania, sentenza 9 marzo 2026, n. 736.

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Residua in capo all’ANAC la possibilità di valutare la sussistenza del grave illecito professionale contestato dalla SA?

Per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 03.01.2025, n. 25), l’iscrizione disposta dall’ANAC nel Casellario informatico dei contratti pubblici, in conseguenza della segnalazione fatta dalla Stazione Appaltante, ha natura obbligatoria e non discrezionale; in tale evenienza, l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 12.08.2025, n. 7030).