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Accessibilità digitale e Pubblica Amministrazione: una breve introduzione.

In un mondo sempre più interconnesso, dove le Pubbliche Amministrazione sono chiamate ad erogare i servizi al cittadino e alle imprese attraverso i canali digitali, l'accessibilità di tali servizi assume un ruolo fondamentale.

Con il termine "accessibilità" si fa riferimento alla progettazione e implementazione di spazi, servizi e contenuti che siano fruibili da tutte le persone, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, sensoriali o cognitive. Questo concetto, già noto per ambiti come l’architettura e l’urbanistica, deve diventare di uso comune anche per il mondo web. Il termine "accessibilità digitale".​

Da quest'anno il termine accessibilità (informatica) è entrata di diritto nell'enciclopedia Treccani, che riporta questa definizione: "proprietà che devono possedere le applicazioni (servizi web, app,...) per essere utilizzate con facilità dagli utenti, in particolare da coloro che si trovano in condizioni di disabilità o di svantaggio". In generale parliamo di "barriere" per indicare qualsiasi ostacolo che impedisce la fruizione di spazi/servizi fisici o digitali.

La cosiddetta Legge Stanca (Legge n.4/2004), recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici", aggiornata a seguito della Direttiva Europea UE 2016/2102 o "WAD - Web Accessibility Directive", ribadisce il principio di uguaglianza definito dall'art. 3 della Costituzione, tutelando e garantendo il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e dei servizi di pubblica utilità, da parte delle persone con disabilità.

Anche il CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs n.82/2005), stabilisce all'art. 3 (diritto all'uso delle tecnologie) che "chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice". 

Quindi, per le Pubbliche Amministrazioni, sussiste l'obbligo di adeguare e implementare servizi digitali accessibili ed usabili. Ma in cosa consiste l'accessibilità digitale? I (contenuti dei) siti web e le applicazioni mobili dei sono considerati accessibili possiedono le seguenti caratteristiche:

- Percepibili

- Utilizzabili

- Comprensibili

- Solidi

come previsti dall'articolo 4 della direttiva UE 2016/2102 sopra riportata. AgID, a tal fine, ha emesso apposite Linee guida sull'accessibilità degli strumenti digitali, con lo scopo di definire metodologie, criteri e modalità operative per rendere operativa la normativa vigente, in coerenza con i requisiti tecnici previsti dalla Norma Tecnica Europea armonizzata UNI EN 301 549 e alle WCAG 2.1 o successive.

E' fondamentale che le PA considerino l'accessibilità come un'opportunità più che un adempimento, per raggiungere obiettivi che attengono ai diritti e alla dignità del cittadino:

- Inclusione Sociale (digitale e civile)

- Uguaglianza di Accesso

- Miglioramento dell'Esperienza Utente

- Miglioramento della reputazione e immagine dell'Amministrazione.

Per poter vigilare sull'adeguata applicazione della normativa in tema di accessibilità, la norma stabilisce una serie di adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni:

1) Analisi di accessibilità e predisposizione della dichiarazione di accessibilità per ogni sito e/o app mobile (entro il 23 settembre di ogni anno), che illustra lo stato reale in termini di accessibilità, le modalità di verifica svolto e un meccanismo di feedback per consentire a chiunque di notificare eventuali problematiche o difetti all'Amministrazione (ai sensi dell'art. 3-quater della Legge Stanca).

2) Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità (entro il 30 marzo di ogni anno), come previsto dal par. 2 del capitolo 4 delle Linee guida AgID. Gli obiettivi sono una serie di misure di natura tecnica e organizzativa che l’Amministrazione identifica, a seguito delle analisi di accessibilità, per eliminare ogni forma di discriminazione nella fruizione dei servizi e delle informazioni. 

3) Obblighi di formazione del personale (come previsto dall'art. 8 della Legge Stanca).

4) Obbligo di inserire, nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, i requisiti di accessibilità previsti dalle Linee Guida come requisiti obbligatori. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida (ai sensi dell'art. 4 della Legge Stanca)

5) Al Responsabile della Transizione al digitale è affidata la responsabilità relativa all'accessibilità digitale (ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del CAD).

L'AgID è chiamata alla vigilanza sull'attuazione della Legge Stanca e delle Linee Guida (e prossimamente anche sugli obblighi relativi all'Accessibily ACT per i privati) e organizza attività di formazione sulle tematiche relative all'accessibilità degli strumenti digitali. Sul sito accessibilita.agid.gov.it è presente la sezione formazione dove, a breve, sarà pubblicato il calendario per le attività 2025.

Per il 30 marzo, quindi, è necessario che il Responsabile per la Transizione al Digitale pubblichi gli obiettivi di accessibilità per il 2025. Per la pubblicazione è possibile usare la piattaforma messa a disposizione da AgID (AgID-Form, con relativo manuale di istruzioni).

Ma cosa vuol dire, materialmente, predisporre gli obiettivi di accessibilità? Per ogni sito web (e postazione di lavoro) è necessario:

- definire le misure organizzative a supporto della gestione e verifica dell'accessibilità digitale. Ovvero: formazione, modalità organizzative di verifica e controllo dell'accessibilità;

- definire il modello a cui tendere, in base agli esiti delle verifiche (interventi di manutenzione correttiva/evolutiva, reingegnerizzazione, interventi su documenti posti in pubblicazione,...);

- definire tempistiche realistiche per l'adeguamento.

A breve pubblicheremo un'analisi dell'accessibilità dei siti web delle province, utilizzando uno strumento di valutazione semi-automatico.