Le ultime pronunce in materia di graduatorie concorsuali offrono indicazioni molto concrete per gli uffici personale delle Province, chiamati ogni anno a scegliere tra scorrimento, mobilità e nuove procedure.
L’art. 35 del d.lgs. 165/2001 consente alle amministrazioni di utilizzare graduatorie proprie ancora vigenti oppure, previo accordo, graduatorie di altre amministrazioni, purché vi sia sovrapponibilità dei profili rispetto agli atti di programmazione.
Resta fermo il principio – già chiarito dalla circolare FP n. 5/2013 – che lo scorrimento deve rispettare l’ordine di graduatoria. Inoltre, la rinuncia all’assunzione presso un ente diverso non comporta decadenza dalla graduatoria dell’ente che l’ha formata.
Questo assetto, tuttavia, è stato profondamente inciso dal recente intervento legislativo.
L’art. 4 del d.l. 25/2025 (conv. in l. 69/2025) ha stabilito che il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento.
Il significato operativo è rilevante: le amministrazioni possono bandire nuovi concorsi anche in presenza di graduatorie valide contenenti idonei non vincitori, senza dover motivare in modo rafforzato la scelta di non scorrere.
L’ordinanza n. 1272/2025 del TAR Lombardia ha confermato questa impostazione, respingendo la richiesta cautelare contro un PIAO che prevedeva nuove procedure anziché lo scorrimento di una graduatoria vigente.
Per le Province ciò significa maggiore libertà programmatoria, ma anche maggiore responsabilità nel collegamento tra PIAO, fabbisogni e strumenti di reclutamento.
Con la sentenza n. 3140/2025, il Consiglio di Stato ha riaffermato la vigenza dell’art. 91, comma 4, del TUEL: le graduatorie non possono essere utilizzate per coprire posti istituiti o trasformati successivamente alla loro approvazione.
La deroga prevista dal d.l. 162/2019 non opera automaticamente. In caso di utilizzo per nuovi posti, l’amministrazione deve fornire una motivazione particolarmente rigorosa.
Utilizzo di graduatorie di altri enti
La sentenza n. 4835/2025 del Consiglio di Stato chiarisce due aspetti importanti:
L’accordo tra amministrazioni può intervenire anche dopo l’indizione del concorso, purché prima dell’assunzione.
Le modifiche successive alla graduatoria non fanno ripartire automaticamente il termine di efficacia, salvo che alterino la sua identità sostanziale.
Questo offre alle Province uno strumento operativo flessibile, ma sempre nel rispetto del principio di concorsualità.
Le ordinanze nn. 214 e 217 del 4 gennaio 2026 della Corte di Cassazione ribadiscono due principi chiave:
Lo scorrimento è una scelta discrezionale.
Gli idonei non hanno un diritto soggettivo all’assunzione.
In caso di rinuncia o dimissioni del candidato individuato, non vi è obbligo automatico di ulteriore scorrimento.
La decisione di scorrere equivale a una nuova determinazione assunzionale e comporta il rispetto delle quote ex l. 68/1999 al momento della decisione.
Il quadro che emerge è chiaro: lo scorrimento non è un automatismo, ma una scelta organizzativa.
Per le amministrazioni provinciali il tema non è solo giuridico, ma strategico.
Oggi lo scorrimento:
non è obbligatorio;
non è prioritario rispetto al concorso;
richiede valutazione coerente con PIAO e fabbisogni;
può essere escluso anche in presenza di idonei, senza motivazione rafforzata.
In compenso, resta uno strumento utile in termini di rapidità e contenimento dei tempi di reclutamento.