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VECCHIA PROGETTAZIONE E GARE IN BASE AL NUOVO CODICE: PARERE MIT SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA

06 Maggio 2025

Con il recente parere n. 3368 del 3 aprile 2025, il Supporto Giuridico del MIT, interrogato sulla questione (che nella prassi operativa ha suscitato non pochi dubbi e problemi interpretativi tra le stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023), se sia necessario, in caso di progettazione affidata ed avviata ancora sotto la vigenza del precedente d.lgs. n. 50/2016, aggiornare tutti gli elaborati progettuali ovvero solo alcuni di essi ai fini dell’indizione della gara ai sensi del nuovo Codice degli appalti, ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina transitoria applicabile, con particolare riguardo alla gestione informativa digitale di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 36/2023, spiegando come coordinare la progettazione redatta alla luce del vecchio Codice degli appalti con le gare bandite sotto il nuovo, al fine di scongiurare il rischio di ulteriori errori operativi.

Nel fornire una risposta, il parere ha richiamato direttamente la disciplina sul punto dettata dal Codice nell’art. 225, comma 9, che si occupa specificamente della prosecuzione delle regole di progettazione precedenti (“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”).

Nell’art. 226, comma 2 si evince chiaramente che, con riguardo alla procedura di indizione e di espletamento delle gare di lavori, la stazione appaltante deve conformarsi integralmente al nuovo Codice. In capo alle pubbliche amministrazioni, quindi, grava l’obbligo di aggiornare gli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (più nel dettaglio capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, documenti informativi), adeguandoli alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023, ivi compreso l’onere di garantire la gestione informativa digitale (BIM), ove dovuta ai sensi dell’art. 43 dello stesso, ma esse potranno comunque conservare la progettazione pregressa.

Un chiarimento in tal senso era già pervenuto ad opera dell’ANAC con il parere n. 62/2023, che aveva sancito l’obbligo di aggiornare almeno gli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto) garantendo la gestione informativa digitale BIM prevista dall’art. 43 del nuovo Codice, salvi i casi di esclusione, impostazione che era stata a suo tempo confermata dallo stesso Supporto Giuridico del MIT nel precedente parere n. 2128/2023.

Entrambi i pareri avevano spiegato con fermezza che i progetti redatti sulla base di incarichi formalizzati prima del 1° luglio 2023 avrebbero continuato ad essere disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016 e che, invece, per la gara di lavori avrebbe dovuto trovare applicazione il nuovo Codice.

 

Redattore: Redazione UPI