Dal 1° gennaio 2026 cambia in modo significativo il sistema di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, comprese le Province e gli enti locali con oltre 50 dipendenti di ruolo.
Le modifiche all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, introdotte dal decreto-legge n. 25/2025, rendono infatti obbligatorio il ricorso alla mobilità volontaria per una quota minima delle assunzioni programmabili.
La nuova disciplina stabilisce che almeno il 15% delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario debba essere destinato alle procedure di mobilità volontaria, a condizione che il piano del fabbisogno preveda l’assunzione di almeno dieci unità. Solo le posizioni non coperte all’esito di tali procedure potranno essere successivamente destinate ai concorsi pubblici.
Un ruolo centrale è attribuito al personale in posizione di comando: nelle procedure di mobilità volontaria, l’immissione in ruolo avviene in via prioritaria per i dipendenti comandati da almeno dodici mesi e con valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale presso uffici di diretta collaborazione. In caso di mancata domanda di inquadramento, il comando cessa e non può essere riattivato per i successivi diciotto mesi.
Particolarmente rilevanti le conseguenze in caso di inadempimento. La mancata attivazione delle procedure di mobilità volontaria comporta la riduzione del 15% delle facoltà assunzionali dell’anno successivo e la cessazione dei comandi in essere, con divieto di riattivazione per diciotto mesi.
La riforma rafforza il legame tra mobilità volontaria e programmazione del fabbisogno di personale, imponendo alle amministrazioni scelte organizzative più rigorose e coerenti già in sede di PIAO.
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Redattore: Redazione UPI