LA MOBILITÀ VOLONTARIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO PA
La riforma dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, introdotta dal d.l. 25/2025 e modificata dalla legge di conversione, prevede che dal 2026 le amministrazioni destinino almeno il 15% delle facoltà assunzionali annuali alla mobilità volontaria, superando l’obbligo generalizzato pre-concorsuale.
Sono esclusi enti locali con meno di 51 dipendenti o con piani assunzionali inferiori a 10 unità.
Prevista priorità per il personale in comando da almeno 12 mesi. Sanzioni in caso di inadempimento: riduzione delle assunzioni e cessazione dei comandi.
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Redattore: Redazione UPI