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INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE: LA CASSAZIONE STRINGE I CONFINI. COSA CAMBIA PER PROVINCE ED ENTI LOCALI

30 Aprile 2026

La sentenza della Corte di Cassazione n. 27189 del 10 ottobre 2025 segna un passaggio rilevante nel dibattito sugli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Secondo la Suprema Corte, tali incarichi rientrano pienamente nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE e non possono essere reiterati oltre i limiti triennali e quinquennali previsti dalla norma, neppure mediante l’attribuzione di incarichi formalmente diversi, se questi afferiscono comunque alla normale attività dell’ente. In caso contrario, al dirigente spetta il risarcimento del danno “eurounitario”.

Il principio, espresso con riferimento ai Ministeri e agli enti pubblici non economici nazionali, impone però una riflessione anche per le Province, soprattutto in relazione agli incarichi ex art. 110 del TUEL. Su questo versante, le ordinanze n. 12837/2024 e n. 17866/2025 confermano un orientamento più favorevole: la reiterazione degli incarichi non è di per sé abusiva, purché siano rispettati i presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dalla norma e il collegamento con il mandato elettivo.

Ne emerge un quadro a doppia velocità: rigore crescente per gli incarichi dirigenziali “nazionali”, maggiore elasticità – almeno per ora – per quelli degli enti locali. Ma la linea di confine tra esigenze ordinarie e straordinarie appare sempre più sottile, con effetti potenzialmente dirompenti sugli assetti organizzativi delle Province.

Sul tema è stato pubblicato un approfondimento sul Blog di Pi.Co. mentre una discussione è stata aperta sul Forum di Pi.Co.

Redattore: Redazione UPI