Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove soglie di rilevanza europea ex art. 14 d.lgs. n. 36/2023 per effetto dei Regolamenti Comm. UE 22/10/2025 n. 2150, n. 2151 e n. 2152 pubblicati sulla GUCE, serie L, del 23/10/2025.
Nel dettaglio:
- 140.000,00 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
- 216.000,00 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
- 5.404.000,00 euro per gli appalti di lavori pubblici.
- 432.000,00 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
- 5.404.000,00 euro per gli appalti di lavori.
- 5.404.000,00 euro.
- Per i settori della difesa e della sicurezza:
- 432.000,00 euro per gli appalti di forniture e servizi;
- 5.404.000,00 euro per gli appalti di lavori.
Le nuove soglie sostituiscono i valori in vigore nel biennio 2024-2025 ed entreranno in vigore, come anticipato, dal 1° gennaio 2026.
L’adeguamento interesserà anche le piattaforme telematiche di pubblicazione, i bandi tipo ANAC e i sistemi di programmazione delle stazioni appaltanti, che dovranno aggiornare i riferimenti alle nuove soglie in sede di pianificazione e redazione degli atti di gara.
Le nuove soglie riaffermano il principio di unità del mercato europeo, garantendo parità di accesso e uniformità procedurale tra gli Stati membri, ma al tempo stesso restituiscono agli ordinamenti nazionali un margine di flessibilità regolata, coerente con il principio del risultato e con le esigenze di efficienza amministrativa.
Redattore: Redazione UPI