Negli ultimi mesi la giurisprudenza ha ridisegnato in modo molto netto il perimetro dello scorrimento delle graduatorie, con effetti operativi immediati per gli uffici personale delle Province.
Il punto di svolta è rappresentato dall’art. 4 del d.l. 25/2025 (conv. in l. 69/2025), che ha chiarito – con norma di interpretazione autentica – come il concorso pubblico resti lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento. Questo significa che le amministrazioni possono indire nuovi concorsi anche in presenza di graduatorie valide contenenti idonei non vincitori, senza obbligo di motivazione rafforzata.
Il TAR Lombardia (ord. 14 novembre 2025, n. 1272) ha confermato la legittimità della scelta di un ente che, nel proprio PIAO, aveva previsto nuove procedure concorsuali invece dello scorrimento di una graduatoria vigente.
Importante anche la sentenza n. 3140/2025 del Consiglio di Stato: le graduatorie non possono essere utilizzate per coprire posti istituiti o trasformati dopo la loro approvazione (art. 91, comma 4, TUEL), salvo motivazione particolarmente rigorosa.
Sul fronte dell’utilizzo di graduatorie di altri enti, il Consiglio di Stato (sent. 4 giugno 2025, n. 4835) ha chiarito che l’accordo tra amministrazioni può intervenire anche dopo l’indizione del concorso, purché prima dell’assunzione.
Infine, la Corte di Cassazione (ord. 4 gennaio 2026, nn. 214 e 217) ha ribadito che lo scorrimento è una scelta discrezionale: gli idonei non vantano un diritto soggettivo all’assunzione.
Per le Province il messaggio è chiaro: lo scorrimento non è più la soluzione “naturale”, ma una delle opzioni possibili, da valutare in coerenza con programmazione e assetto organizzativo.
Sul tema è stato pubblicato un approfondimento sul Blog di Pi.Co. mentre una discussione è stata aperta sul Forum di Pi.Co.
Redattore: Redazione UPI