Indietro CLAUSOLE SOCIALI DEL BANDO DI GARA - MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO ALL’ART. 57 DEL CODICE CONTRATTI PUBBLICI
CLAUSOLE SOCIALI DEL BANDO DI GARA - MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO ALL’ART. 57 DEL CODICE CONTRATTI PUBBLICI
25 Febbraio 2025
L’art. 57 del Codice dei contratti pubblici, rubricato “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, norma cruciale in tema di sostenibilità sociale ed ambientale, rientra nel novero delle disposizioni recentemente modificate dal d.lgs. n. 209/2024.
In particolare, il comma 1, nella sua attuale formulazione ex art. 21 del Correttivo, recita “per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a:
a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11”.
Pur nella sostanziale continuità dei contenuti con la formulazione previgente, emerge chiaramente come, coerentemente con l’ottica di razionalizzazione dell’impianto codicistico, il primo comma sia stato snellito nella parte relativa alla garanzia di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, attraverso il richiamo interno all’art. 11 - insistendo, tra l’altro, sulla necessità di assicurare le medesime tutele economiche e normative previste per i dipendenti dell’appaltatore anche per i lavoratori in subappalto, al fine precipuo di contrastare il pericoloso fenomeno del lavoro irregolare (come già faceva l’art. 57, comma 1 nella sua previgente versione) - e su cui il legislatore è parallelamente intervenuto con il correttivo, introducendo al contempo il nuovo allegato I.01, rubricato “Contratti collettivi”.
Rimane comunque ferma, invero, l’imposizione dell’obbligo di inserire negli atti di gara per le procedure di affidamento di ogni sorta di appalto, di lavori e servizi, indipendentemente dal valore del contratto e delle modalità di scelta dell’operatore (sempre ad eccezione di quelli aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale e dei contratti di concessione), quali requisiti necessari dell’offerta, espresse e specifiche clausole sociali, dirette a tutelare la stabilità occupazionale ed a promuovere la parità di genere (di cui al d.lgs. n. 198/2006) e le pari opportunità generazionali, attraverso l’assunzione di giovani (di età inferiore a trentasei anni) e donne, nonché l’inclusione lavorativa di categorie di persone svantaggiate (di cui alla legge n. 68/1999). Il correttivo ha altresì aggiunto il comma 2-bis, secondo cui “l’allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”.
Ebbene, al fine di dimostrare l’adozione di tali misure, al momento della presentazione della domanda di partecipazione od offerta, i concorrenti debbono redigere e consegnare:
a. un rapporto sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006;
b. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato II.3 del Codice;
c. una dichiarazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999.
Redattore: Redazione UPI