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ANAC: ANNULLAMENTO DELLA GARA IN CASO DI SOTTOSTIMA DELL’IMPORTO DELL’APPALTO
05 Marzo 2025
Il 19 febbraio scorso l’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 49/2025, si è pronunciata sulla delicata questione della sottostima, da parte della Stazione appaltante, dell’importo posto a base d’asta, ribadendo come, in tal caso, la gara debba essere necessariamente annullata.
E’ ormai definitivamente appurato che, ai sensi dell’art. 14 del Codice, ai fini di una corretta determinazione dell’importo dell’appalto, che sia comprensivo di tutti i costi e gli oneri della manodopera e della sicurezza, la Stazione appaltante debba sempre stimare, “facendo riferimento a criteri verificabili e acquisendo attendibili elementi di conoscenza”, tutti i costi che l’appaltatore potrebbe dover sostenere nel corso dell’esecuzione, “a perfetta regola d’arte, ovvero senza incorrere nel rischio di applicazioni di penali per ritardi o inadempimenti”, delle prestazioni oggetto del contratto.
L’Autorità si è pronunciata su una controversia avente ad oggetto la contestazione della base d’asta dell’appalto, dopo aver ricevuto la segnalazione di una serie di irregolarità nelle modalità di calcolo adottate nell’ambito di una gara, fonte di una quantificazione del corrispettivo offerto dalla Stazione Appaltante del tutto arbitraria e manifestamente sproporzionata, incongrua ed incoerente rispetto alle condizioni di espletamento del servizio previste nei documenti di gara, data tutta una serie di costi che l’appaltatore avrebbe dovuto sopportare senza percepire una corretta remunerazione: si sarebbe così determinata, a priori, una situazione di squilibrio contrattuale di assoluta illogicità ed irragionevolezza, di possibile compromissione della qualità del servizio nonché di alterazione delle condizioni di concorrenza, impedendo agli operatori di formulare offerte realmente sostenibili.
In dettaglio
Oggetto dell’appalto era la prestazione di un servizio continuativo h24 per 365 giorni l’anno, ma il corrispettivo previsto era, invece, stato calcolato “a chiamata”, senza tenere conto dei costi necessari per garantire effettivamente la disponibilità costante del personale e dei mezzi né delle spese relative alla gestione operativa del servizio.
Alla luce delle predette osservazioni e richiamando propri precedenti, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di contestazione della base d’asta dell’appalto - secondo cui “la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo”- , il Consiglio ha concluso che “l’operato della Stazione appaltante in tema di determinazione della base d’asta e del costo della manodopera è viziato da una incompleta e carente istruttoria, difettando, in particolare, una coerenza complessiva tra le caratteristiche di espletamento del servizio descritte negli atti di gara e le modalità di remunerazione del servizio stesso”, circostanza che travolge inevitabilmente la validità dell’intera gara e di tutti gli atti predisposti a suo corredo e da cui discende, logicamente, l’obbligo dell’amministrazione de qua di “annullare in autotutela gli atti di gara e (di) procedere ad una corretta stima di tutti i costi necessari all’espletamento del servizio, così come richiesto nel capitolato speciale d’appalto, a regola d’arte”, parametrando la nuova quantificazione dei costi della manodopera a quelli che l’aggiudicatario dell’appalto dovrà effettivamente sopportare nell’esecuzione del servizio secondo gli standard richiesti.
Redattore: Redazione UPI